Art. 3
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
In vigore dal 22 gen 2021
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle IFM e negli enti creditizi diversi dalle IFM residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro.
2. Qualora le BCN raccolgano informazioni statistiche sulla residenza dei titolari delle quote/partecipazioni degli FCM da altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (AIF), secondo la definizione di cui ai paragrafi da 2.86 a 2.94 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, ai sensi dell’, paragrafo 4, del presente regolamento tali BCN possono includere tali AIF tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell’, paragrafo 4, del presente regolamento.
Storico versioni
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