Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 22 gen 2021
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di segnalazione per i seguenti soggetti segnalanti che risiedono nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro con riferimento alle informazioni statistiche sulle voci di bilancio:
a)
istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse dagli enti creditizi;
b)
enti creditizi che sono:
i)
autorizzati in conformità all’ della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); o
ii)
esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;
c)
succursali di enti creditizi, comprese le succursali stabilite in uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi che non hanno né la sede legale né la sede centrale in uno Stato membro dell’area dell’euro; ma escluse le succursali stabilite al di fuori di uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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