Art. 7

Equivalenza dei diritti

In vigore dal 23 dic 2020
Equivalenza dei diritti 1.   La Commissione monitora i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori di merci su strada dell’Unione e agli operatori di servizi di autobus dell’Unione e le condizioni del loro esercizio. 2.   La Commissione, qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori di merci su strada dell’Unione o agli operatori di servizi di autobus dell’Unione non sono, de iure o de facto, equivalenti a quelli concessi agli operatori del Regno Unito a norma del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori di merci su strada dell’Unione o per tutti gli operatori di servizi di autobus dell’Unione, adotta, senza indugio e al fine di ripristinare l’equivalenza, atti delegati conformemente all’ per: a) sospendere l’applicazione dell’ o dell’, paragrafi da 1 a 4, qualora non siano concessi diritti equivalenti agli operatori dell’Unione, o i diritti concessi siano minimi; b) limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o degli operatori di servizi di autobus del Regno Unito, o il numero di viaggi, o entrambi; oppure c) adottare restrizioni operative legate ai tipi di veicoli o alle condizioni di circolazione.
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