Art. 11
Esercizio della delega
In vigore dal 23 dic 2020
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 30 giugno 2021.
2. Prima dell’adozione dell’atto delegato a norma dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 2, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
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