Art. 12

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 23 dic 2020
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso. Esso non si applica tuttavia se entro tale data è entrato in vigore o, a seconda dei casi, si applica in via provvisoria un accordo internazionale, concluso tra l’Unione e il Regno Unito, che disciplini il trasporto su strada. 3.   Il presente regolamento si applica fino al giorno precedente l’entrata in vigore o, a seconda dei casi, fino al giorno precedente l’applicazione provvisoria di un accordo internazionale, concluso tra l’Unione e il Regno Unito, che disciplini il trasporto su strada. Fatta eccezione per il trasporto di passeggeri effettuato con autobus di cui all’, paragrafo 3, lettera d), le disposizioni del presente regolamento applicabili al trasporto di passeggeri effettuato con autobus cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore, per l’Unione e per il Regno Unito, del protocollo dell’accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus. 4.   Il presente regolamento cessa in ogni caso di applicarsi al più tardi il 30 giugno 2021.
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Entrata in vigore e applicazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2020/2224) — Testo vigente | Portale Normativo