Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 dic 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«veicolo»:
a)
per quanto riguarda il trasporto di merci, un veicolo a motore immatricolato nel Regno Unito o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato nel Regno Unito, adibito esclusivamente al trasporto di merci, di proprietà dell’impresa, da questa acquistato a credito o noleggiato, a condizione che in quest’ultimo caso esso soddisfi le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
b)
per quanto concerne il trasporto di passeggeri, un autobus;
2)
«trasporti consentiti di merci»:
a)
uno spostamento di un veicolo a carico dal territorio dell’Unione verso il territorio del Regno Unito, o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
b)
dopo un viaggio a carico dal territorio del Regno Unito al territorio dell’Unione, di cui alla lettera a) del presente punto, l’esecuzione, entro sette giorni dallo scarico nel territorio dell’Unione, di un massimo di due operazioni supplementari di carico e scarico nel territorio dell’Unione per un periodo di due mesi a decorrere dal primo giorno di applicazione del presente regolamento di cui all’, paragrafo 2, primo comma, e di un’operazione entro sette giorni dallo scarico nel territorio dell’Unione, nei tre mesi successivi;
c)
uno spostamento di un veicolo a carico dal territorio del Regno Unito verso il territorio del Regno Unito, con transito attraverso il territorio dell’Unione;
d)
uno spostamento a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a) e c);
3)
«trasporti consentiti di passeggeri effettuati con autobus»:
a)
uno spostamento effettuato con un autobus per fornire un servizio di trasporto di passeggeri dal territorio dell’Unione verso il territorio del Regno Unito, o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
b)
uno spostamento effettuato con un autobus per fornire un servizio di trasporto di passeggeri dal territorio del Regno Unito verso il territorio del Regno Unito, con transito attraverso il territorio dell’Unione;
c)
uno spostamento senza trasporto di passeggeri relativi ai trasporti di cui alle lettere a) e b);
d)
l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell’Irlanda nell’ambito dei servizi internazionali regolari e dei servizi internazionali regolari specializzati tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord;
4)
«regione di frontiera dell’Irlanda»: le contee dell’Irlanda adiacenti la frontiera terrestre tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord;
5)
«trasportatore di merci su strada dell’Unione»: un’impresa che effettua trasporti di merci su strada, in possesso di una valida licenza comunitaria a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1072/2009;
6)
«trasportatore di merci su strada del Regno Unito»: un’impresa stabilita nel Regno Unito cui è consentito effettuare trasporti di merci su strada e in possesso di una licenza valida rilasciata per il trasporto internazionale, in relazione ai trasporti consentiti di merci;
7)
«licenza del Regno Unito»: se rilasciata a un trasportatore di merci su strada del Regno Unito, una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, in relazione ai trasporti consentiti di merci e, se rilasciata a un operatore di servizi di autobus del Regno Unito, una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, in relazione ai trasporti consentiti di passeggeri effettuati con autobus;
8)
«autobus»: un veicolo immatricolato nel Regno Unito che, in virtù della sua costruzione e delle sue attrezzature, è adeguato e adibito al trasporto di più di nove passeggeri incluso l’autista;
9)
«servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e lungo itinerari determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite;
10)
«servizi regolari specializzati»: i servizi, indipendentemente da chi li organizza, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri passeggeri;
11)
«operatore di servizi di autobus dell’Unione»: un’impresa che effettua trasporti di passeggeri con autobus, in possesso di una valida licenza comunitaria a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1073/2009;
12)
«operatore di servizi di autobus del Regno Unito»: un’impresa stabilita nel Regno Unito autorizzata a effettuare trasporti di passeggeri con autobus e in possesso di una licenza valida per il trasporto internazionale, in relazione ai trasporti consentiti di passeggeri effettuati con autobus;
13)
«operatore»: un trasportatore di merci su strada o un operatore di servizi di autobus;
14)
«diritto della concorrenza»: qualunque normativa che disciplina i comportamenti seguenti, qualora essi possano incidere sui servizi di trasporto di merci su strada o sui servizi di autobus:
a)
un comportamento che consiste in:
i)
accordi tra trasportatori di merci su strada od operatori di servizi di autobus, rispettivamente, decisioni prese da associazioni di trasportatori di merci su strada o da operatori di servizi di autobus, e pratiche concordate che abbiano per fine o effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;
ii)
abusi di posizione dominante da parte di uno o più trasportatori di merci su strada od operatori di servizi di autobus;
iii)
misure adottate o mantenute in vigore dal Regno Unito in caso di imprese pubbliche e di imprese cui il Regno Unito concede diritti speciali o esclusivi e che contravvengono al punto i) o ii);
b)
concentrazioni tra imprese di trasportatori su strada o di operatori di servizi di autobus, rispettivamente, che ostacolano in misura significativa la concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante;
15)
«sovvenzione»: qualsiasi contributo finanziario concesso a un operatore dal governo o da qualsiasi altro organismo pubblico a qualsiasi livello, che conferisca un vantaggio e comprenda:
a)
il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di aiuti non rimborsabili, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi, assunzione di passività quali garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, partecipazione societaria, protezione contro il fallimento o assicurazione;
b)
la rinuncia a entrate altrimenti dovute o la loro mancata riscossione;
c)
la fornitura di beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero l’acquisto di beni e servizi;
d)
i versamenti a un meccanismo di finanziamento oppure l’incarico o l’ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero al governo o ad altro organismo pubblico, senza che la prassi seguita differisca in sostanza dalle prassi abituali delle pubbliche amministrazioni.
Non si ritiene che un contributo finanziario da parte di un governo o di un altro organismo pubblico conferisca un vantaggio nel caso in cui un operatore privato in un’economia di mercato che agisca unicamente in base a considerazioni di redditività, nella stessa situazione dell’organismo pubblico in questione, verserebbe lo stesso contributo finanziario;
16)
«autorità indipendente garante della concorrenza»: un’autorità incaricata dell’applicazione e del controllo del rispetto del diritto in materia di concorrenza, come anche del controllo delle sovvenzioni, e che soddisfa le condizioni seguenti:
a)
l’autorità è indipendente dal punto di vista operativo ed è opportunamente dotata delle risorse necessarie per svolgere i compiti che le sono assegnati;
b)
nell’esecuzione dei suoi compiti e nell’esercizio dei suoi poteri, l’autorità gode delle necessarie garanzie di indipendenza da influenze politiche o altre influenze esterne e agisce con imparzialità;
c)
le decisioni dell’autorità sono soggette a controllo giudiziario;
17)
«pratica discriminatoria»: una differenziazione di qualsiasi tipo, senza obiettiva giustificazione, riguardante la fornitura di beni o servizi, compresi i servizi pubblici, impiegati per la prestazione di servizi di trasporto di merci su strada o di servizi di autobus, o riguardante il loro trattamento da parte delle autorità pubbliche competenti per tali servizi;
18)
«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali trattati.
Storico versioni
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