Art. 8

Concorrenza leale

In vigore dal 23 dic 2020
Concorrenza leale 1.   La Commissione monitora le condizioni alle quali gli operatori dell’Unione competono con gli operatori del Regno Unito per la fornitura dei servizi di trasporto di merci su strada e dei servizi di autobus di cui al presente regolamento. 2.   La Commissione, qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sensibilmente meno favorevoli rispetto a quelle di cui godono gli operatori del Regno Unito, adotta, senza indugio e per porre rimedio a tale situazione, atti delegati in conformità all’ per: a) sospendere l’applicazione dell’ o dell’, paragrafi da 1 a 4, qualora le condizioni di concorrenza per i trasportatori di merci su strada del Regno Unito o per gli operatori di servizi di autobus del Regno Unito differiscano in misura tale dalle condizioni applicabili agli operatori dell’Unione che la fornitura di servizi da parte di questi ultimi non è per loro economicamente sostenibile; b) limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o degli operatori di servizi di autobus del Regno Unito, o il numero di viaggi, o entrambi; oppure c) adottare restrizioni operative legate ai tipi di veicoli o alle condizioni di circolazione. 3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 sono adottati alle condizioni precisate in tale paragrafo, per porre rimedio alle situazioni seguenti: a) concessione di sovvenzioni da parte del Regno Unito; b) assenza del diritto della concorrenza nel Regno Unito o omissione dell’applicazione effettiva di tale diritto; c) omessa istituzione di un’autorità indipendente garante della concorrenza da parte del Regno Unito od omesso mantenimento della stessa; d) applicazione da parte del Regno Unito di norme relative alla protezione dei lavoratori, alla sicurezza o all’ambiente meno rigorose di quelle stabilite dal diritto dell’Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri o, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali; e) applicazione da parte del Regno Unito di norme relative al rilascio di licenze del Regno Unito ai trasportatori di merci su strada o agli operatori di servizi di autobus meno rigorose di quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); f) applicazione da parte del Regno Unito di norme relative alla qualifica e alla formazione dei conducenti professionisti meno rigorose di quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE; g) applicazione da parte del Regno Unito di norme in materia di pedaggi stradali e di tassazione divergenti dalle norme stabilite dalla direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20); e h) qualsiasi forma di pratica discriminatoria nei confronti degli operatori dell’Unione. 4.   Ai fini del paragrafo 1 la Commissione può chiedere informazioni alle autorità competenti del Regno Unito o agli operatori del Regno Unito. Se non forniscono le informazioni richieste entro il termine ragionevole prescritto dalla Commissione, o forniscono informazioni incomplete, la Commissione può procedere conformemente al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:2224:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Concorrenza leale (Art. 8 Regolamento (UE) 2020/2224) — Testo vigente | Portale Normativo