Art. 3

Diritto di effettuare trasporti consentiti di merci

In vigore dal 23 dic 2020
Diritto di effettuare trasporti consentiti di merci 1.   I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti consentiti di merci alle condizioni di cui al presente regolamento. 2.   I trasporti consentiti di merci dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito senza che sia necessaria una licenza del Regno Unito: a) trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale; b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; c) trasporti di merci con veicoli a motore la cui massa a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate; d) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali; e) trasporti di merci, purché: i) le merci trasportate siano di proprietà dell’impresa o siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; ii) lo spostamento serva a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa; iii) i veicoli a motore adibiti a tale trasporto siano guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale; iv) i veicoli che trasportano le merci siano di proprietà dell’impresa, o siano stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE; e v) tale trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:2224:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di effettuare trasporti consentiti di merci (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/2224) — Testo vigente | Portale Normativo