Art. 3
Diritto di effettuare trasporti consentiti di merci
In vigore dal 23 dic 2020
Diritto di effettuare trasporti consentiti di merci
1. I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti consentiti di merci alle condizioni di cui al presente regolamento.
2. I trasporti consentiti di merci dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito senza che sia necessaria una licenza del Regno Unito:
a)
trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;
b)
trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
c)
trasporti di merci con veicoli a motore la cui massa a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
d)
trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali;
e)
trasporti di merci, purché:
i)
le merci trasportate siano di proprietà dell’impresa o siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
ii)
lo spostamento serva a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;
iii)
i veicoli a motore adibiti a tale trasporto siano guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale;
iv)
i veicoli che trasportano le merci siano di proprietà dell’impresa, o siano stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE; e
v)
tale trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa.
Storico versioni
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