Art. 5

Accordi o intese bilaterali

In vigore dal 23 dic 2020
Accordi o intese bilaterali Gli Stati membri non negoziano né concludono accordi o intese bilaterali con il Regno Unito su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Fatte salve le intese multilaterali esistenti, essi non concedono in altro modo ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito, o agli operatori di servizi di autobus del Regno Unito, diritti diversi da quelli conferiti dal presente regolamento.
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Accordi o intese bilaterali (Art. 5 Regolamento (UE) 2020/2224) — Testo vigente | Portale Normativo