Art. 7
Equivalenza dei diritti
In vigore dal 23 dic 2020
Equivalenza dei diritti
1. La Commissione monitora i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori di merci su strada dell’Unione e agli operatori di servizi di autobus dell’Unione e le condizioni del loro esercizio.
2. La Commissione, qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori di merci su strada dell’Unione o agli operatori di servizi di autobus dell’Unione non sono, de iure o de facto, equivalenti a quelli concessi agli operatori del Regno Unito a norma del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori di merci su strada dell’Unione o per tutti gli operatori di servizi di autobus dell’Unione, adotta, senza indugio e al fine di ripristinare l’equivalenza, atti delegati conformemente all’ per:
a)
sospendere l’applicazione dell’ o dell’, paragrafi da 1 a 4, qualora non siano concessi diritti equivalenti agli operatori dell’Unione, o i diritti concessi siano minimi;
b)
limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o degli operatori di servizi di autobus del Regno Unito, o il numero di viaggi, o entrambi; oppure
c)
adottare restrizioni operative legate ai tipi di veicoli o alle condizioni di circolazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:2224:oj#art-7