Art. 15

Ciclo di vita

In vigore dal 18 dic 2020
Ciclo di vita 1.   Quando utilizza una tecnica di attenuazione del rischio che adatta l’assegnazione degli investimenti per attenuare i rischi finanziari degli investimenti corrispondenti alla durata residua, il fornitore del PEPP specifica le esposizioni medie verso strumenti di capitale e strumenti di debito, garantendo allo stesso tempo la conformità all’articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 per tutti i potenziali sotto-portafogli corrispondenti alle fasi del ciclo di vita. 2.   Il fornitore del PEPP definisce il ciclo di vita in modo da garantire che i risparmiatori in PEPP che sono più lontani dalla fine prevista della fase di accumulo realizzino, in misura definita contrattualmente, investimenti a lungo termine aventi rendimenti più elevati in ragione delle loro specifiche caratteristiche di rischio e di rendimento più elevati, compresa la natura non liquida o azionaria. Per i risparmiatori in PEPP più vicini alla fine prevista della fase di accumulo, il fornitore del PEPP garantisce che gli investimenti siano prevalentemente liquidi, di elevata qualità e che presentino rendimenti fissi degli investimenti.
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