Art. 15 · Ciclo di vita

Art. 15

Ciclo di vita

In vigore dal 18 dic 2020
Ciclo di vita 1.   Quando utilizza una tecnica di attenuazione del rischio che adatta l’assegnazione degli investimenti per attenuare i rischi finanziari degli investimenti corrispondenti alla durata residua, il fornitore del PEPP specifica le esposizioni medie verso strumenti di capitale e strumenti di debito, garantendo allo stesso tempo la conformità all’articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 per tutti i potenziali sotto-portafogli corrispondenti alle fasi del ciclo di vita. 2.   Il fornitore del PEPP definisce il ciclo di vita in modo da garantire che i risparmiatori in PEPP che sono più lontani dalla fine prevista della fase di accumulo realizzino, in misura definita contrattualmente, investimenti a lungo termine aventi rendimenti più elevati in ragione delle loro specifiche caratteristiche di rischio e di rendimento più elevati, compresa la natura non liquida o azionaria. Per i risparmiatori in PEPP più vicini alla fine prevista della fase di accumulo, il fornitore del PEPP garantisce che gli investimenti siano prevalentemente liquidi, di elevata qualità e che presentino rendimenti fissi degli investimenti.
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