Art. 17

Garanzie di rendimento minimo

In vigore dal 18 dic 2020
Garanzie di rendimento minimo 1.   Quando offre garanzie di rendimento minimo, il fornitore del PEPP descrive chiaramente le caratteristiche della garanzia, compresi i limiti e le soglie, e specifica se la garanzia si applica ai rendimenti corretti per l’inflazione o ai rendimenti nominali. 2.   Il fornitore del PEPP indica esplicitamente nel PEPP KID e quindi nel prospetto delle prestazioni del PEPP se il livello della garanzia è o no corretto per il tasso di inflazione annuo.
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Garanzie di rendimento minimo (Art. 17 Regolamento (UE) 2021/473) — Testo vigente | Portale Normativo