Art. 16
Costituzione di riserve
In vigore dal 18 dic 2020
Costituzione di riserve
1. Quando utilizza una tecnica di attenuazione del rischio che crea riserve dalle contribuzioni o dai rendimenti degli investimenti dei risparmiatori in PEPP, il fornitore del PEPP stabilisce nel contratto PEPP, in modo trasparente e comprensibile, le regole di assegnazione del capitale accumulato e dei rendimenti degli investimenti sul conto del singolo risparmiatore in PEPP, da e verso le riserve e, se del caso, verso il corrispondente gruppo di risparmiatori in PEPP.
2. Il fornitore del PEPP assegna in modo trasparente e comprensibile alle riserve le contribuzioni e i rendimenti degli investimenti delle attività designate, con l’obiettivo di costituire riserve adeguate in periodi di rendimento positivo dell’investimento. Allo stesso modo in tempi di rendimento negativo degli investimenti il fornitore del PEPP esegue in modo equo e trasparente le assegnazioni dalle riserve al conto del singolo risparmiatore in PEPP e, se del caso, al corrispondente gruppo di risparmiatori in PEPP.
3. Il fornitore del PEPP identifica chiaramente e destina le attività investite ai risparmiatori in PEPP. Il fornitore del PEPP non può negoziare attività per conto proprio con le attività destinate ai risparmiatori in PEPP.
4. Nei primi dieci anni dalla costituzione del nuovo PEPP, il fornitore del PEPP può contribuire alla costituzione delle riserve fornendo un prestito o un investimento azionario alle attività dei risparmiatori in PEPP. In tal caso, il fornitore del PEPP specifica e presenta in modo trasparente e comprensibile nel contratto PEPP i termini e le condizioni del suo contributo e della sua condivisione degli utili, nonché le modalità del disinvestimento graduale nell’arco di un periodo massimo di dieci anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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