Art. 14

Obiettivo delle tecniche di attenuazione del rischio

In vigore dal 18 dic 2020
Obiettivo delle tecniche di attenuazione del rischio 1.   Nell’utilizzare le tecniche di attenuazione del rischio per la strategia di investimento del PEPP, il fornitore del PEPP stabilisce l’obiettivo in linea con l’obiettivo pensionistico specifico del risparmiatore in PEPP o del gruppo di risparmiatori in PEPP, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238. 2.   Il fornitore del PEPP definisce la tecnica di attenuazione del rischio in modo da conseguire l’obiettivo del PEPP di fornire un reddito pensionistico individuale futuro stabile e adeguato, tenendo conto della durata residua prevista della fase di accumulo individuale del risparmiatore in PEPP o del gruppo di risparmiatori in PEPP e dell’opzione di decumulo prescelta dal risparmiatore in PEPP. Per conseguire tale obiettivo, la tecnica di attenuazione del rischio deve essere definita nel modo seguente: a) garantire che la perdita attesa, definita come la differenza tra la somma prevista delle contribuzioni e il capitale accumulato previsto alla fine della fase di accumulo, non sia superiore al 20 % nello scenario di stress, pari al quinto percentile della distribuzione; b) puntare a superare il tasso annuo di inflazione con una probabilità di almeno l’80 % in una fase di accumulo di 40 anni; c) prendere in considerazione i risultati della modellizzazione stocastica. 3.   Per il PEPP di base, se non offre una garanzia sul capitale a norma dell’, il fornitore del PEPP applica una strategia di investimento che, tenendo conto dei risultati della modellizzazione stocastica, garantisce il recupero del capitale all’inizio e durante la fase di decumulo con una probabilità di almeno il 92,5 %. Tuttavia, se la fase di accumulo rimanente è pari o inferiore a dieci anni al momento dell’adesione al PEPP di base, può essere usata una probabilità di almeno l’80 % per l’attuazione della strategia di investimento. 4.   Per i gruppi di risparmiatori in PEPP, il fornitore del PEPP definisce la tecnica di attenuazione del rischio in modo da garantire una protezione equa e uguale di ogni singolo risparmiatore in PEPP all’interno del gruppo e da disincentivarne i comportamenti opportunistici. 5.   Il fornitore del PEPP garantisce che le remunerazioni legate ai risultati delle persone che agiscono per conto del fornitore del PEPP e che attuano le tecniche di attenuazione del rischio siano favorevoli all’obiettivo delle tecniche di attenuazione del rischio. 6.   Il fornitore del PEPP garantisce l’adeguatezza, l’efficienza e l’efficacia della tecnica di attenuazione del rischio attraverso disposizioni e processi appositi nell’ambito del quadro in materia di governance e controllo del prodotto, come previsto dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1238. Detto quadro è soggetto a riesame da parte delle autorità di vigilanza e a segnalazioni a fini di vigilanza. 7.   Se il risparmiatore in PEPP sceglie una diversa opzione di investimento a norma dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2019/1238 o cambia fornitore di PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, o dell’articolo 52 del medesimo regolamento, il fornitore del PEPP versa equamente le riserve assegnate, se presenti, e i rendimenti dell’investimento al risparmiatore in PEPP uscente. Il fornitore del PEPP garantisce un’assegnazione equa sia al risparmiatore in PEPP uscente che ai risparmiatori in PEPP restanti. 8.   In caso di andamento sfavorevole dell’economia nell’arco dei tre anni precedenti la fine prevista della durata residua della fase di accumulo del risparmiatore in PEPP, il fornitore del PEPP proroga l’ultima fase del ciclo di vita o la tecnica di attenuazione del rischio applicata per un periodo aggiuntivo adeguato fino a tre anni dopo la fine inizialmente prevista della fase di accumulo. Detta proroga è subordinata al consenso esplicito del risparmiatore in PEPP ed è effettuata conformemente alle condizioni di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2019/1238.
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