Art. 13
Costi e commissioni per le garanzie del PEPP di base
In vigore dal 18 dic 2020
Costi e commissioni per le garanzie del PEPP di base
1. Se il PEPP di base prevede una garanzia sul capitale dovuta all’inizio della fase di decumulo e durante la fase di decumulo a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, i costi direttamente connessi a tale garanzia sul capitale non sono inclusi nei costi di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238.
2. Il fornitore del PEPP indica esplicitamente e separatamente i costi addebitati per la garanzia sul capitale nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i costi?» e nella sezione del prospetto delle prestazioni del PEPP intitolata «Come è cambiato il mio PEPP negli ultimi 12 mesi?».
3. Se del caso, su richiesta dell’autorità nazionale competente o dell’EIOPA, il fornitore del PEPP è in grado di dimostrare che i rispettivi costi sono direttamente connessi alla garanzia sul capitale.
Storico versioni
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