Art. 10

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente da imprese d’investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata

In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente da imprese d’investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata 1.   Le imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 presentano le informazioni di cui al presente articolo. 2.   Per segnalare le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, ad eccezione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che si avvalgono dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le seguenti informazioni su base consolidata: a) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale; b) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri riguardanti i soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento specificate nel modello 6 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale. 3.   Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento soggette all’articolo 95 e da imprese di investimento soggette all’articolo 96 o di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che si avvalgono dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le seguenti informazioni su base consolidata: a) le informazioni specificate all’, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, e all’, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza stabilita da tali articoli; b) le informazioni riguardanti i soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento specificate nel modello 6 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.
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