Art. 11
Segnalazione di informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10)
In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazione di informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10)
1. Per segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente all’articolo 430, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato III su base consolidata, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato V.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:
a)
le informazioni specificate nell’allegato III, parte 1, con frequenza trimestrale;
b)
le informazioni specificate nell’allegato III, parte 3, con frequenza semestrale;
c)
le informazioni specificate nell’allegato III, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;
d)
le informazioni specificate nel modello 20 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale se l’ente supera la soglia di cui all’, paragrafo 5, secondo comma;
e)
le informazioni specificate nel modello 21 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale, se le attività materiali soggette a leasing operativo sono pari o superiori al 10 % delle attività materiali totali segnalate nel modello 1.1 dell’allegato III, parte 1;
f)
le informazioni specificate nel modello 22 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello 2 dell’allegato III, parte 1;
g)
le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i)
l’ente non è un ente piccolo e non complesso;
ii)
il rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni dell’ente che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, di tale regolamento è pari o superiore al 5 %;
h)
le informazioni specificate nel modello 47 dell’allegato III, parte 4, con frequenza annuale se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo.
Ai fini della lettera g), punto ii), il rapporto non comprende, nel numeratore o nel denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.
Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3.
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