Art. 12

Segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti che applicano discipline contabili nazionali

In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti che applicano discipline contabili nazionali 1.   Laddove l’autorità competente abbia esteso gli obblighi di segnalazione delle informazioni finanziarie agli enti stabiliti in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato IV del presente regolamento su base consolidata, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato V del presente regolamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue: a) le informazioni specificate nell’allegato IV, parte 1, con frequenza trimestrale; b) le informazioni specificate nell’allegato IV, parte 3, con frequenza semestrale; c) le informazioni specificate nell’allegato IV, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale; d) le informazioni specificate nel modello 20 dell’allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale se l’ente supera la soglia di cui all’, paragrafo 5, secondo comma; e) le informazioni specificate nel modello 21 dell’allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale, se le attività materiali soggette a leasing operativo sono pari o superiori al 10 % delle attività materiali totali segnalate nel modello 1.1 dell’allegato IV, parte 1; f) le informazioni specificate nel modello 22 dell’allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello 2 dell’allegato IV, parte 1; g) le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 dell’allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: i) l’ente non è un ente piccolo e non complesso; ii) il rapporto dell’ente di cui all’, paragrafo 2, lettera g), punto ii), è pari o superiore al 5 %; h) le informazioni specificate nel modello 47 dell’allegato IV, parte 4, con frequenza annuale se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo. Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3.
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