Art. 5

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni trimestrali

In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni trimestrali 1.   Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente articolo con frequenza trimestrale. 2.   Gli enti presentano le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1. 3.   Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo standardizzato specificate nel modello 7 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.2. 4.   Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nei modelli 8.1 e 8.2 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.3. 5.   Gli enti presentano le informazioni relative alla distribuzione geografica delle esposizioni per paese e le informazioni aggregate a livello totale specificate nel modello 9 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.4. Gli enti presentano le informazioni specificate nei modelli 9.1 e 9.2, in particolare le informazioni sulla distribuzione geografica delle esposizioni per paese, se le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi «non nazionali» per tutte le classi di esposizioni, segnalate nella riga 0850 del modello 4 dell’allegato I, sono pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nella riga 0860 del modello 4 dell’allegato I. Le esposizioni sono considerate nazionali quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’. 6.   Gli enti presentano le informazioni relative al rischio di controparte specificate nei modelli da 34.01 a 34.05 e da 34.08 a 34.10 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.9. 7.   Gli enti che applicano il metodo standardizzato o il metodo dei modelli interni per il calcolo delle esposizioni al rischio di controparte conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni relative al rischio di controparte specificate nel modello 34.06 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.9.7. 8.   Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni in strumenti di capitale trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nel modello 10 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.5. 9.   Gli enti presentano le informazioni relative al rischio di regolamento specificate nel modello 11 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.6. 10.   Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 13.01 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.7. 11.   Gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri e alle perdite per il rischio operativo specificate nel modello 16 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.1. 12.   Gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato specificate nei modelli da 18 a 24 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7. 13.   Gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito specificate nel modello 25 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 5.8. 14.   Gli enti presentano le informazioni relative alla valutazione prudente specificate nel modello 32 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6, come segue: a) tutti gli enti forniscono le informazioni specificate nel modello 32.1 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6; b) oltre alle informazioni di cui alla lettera a), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (9) forniscono anche le informazioni specificate nel modello 32.2 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6; c) oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione e che superano la soglia di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento forniscono anche le informazioni specificate nei modelli 32.3 e 32.4 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6. Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’. 15.   Gli enti presentano le informazioni relative ai livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate (NPE) specificate nei modelli 35.01, 35.02 e 35.03 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 8.
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