Art. 6

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni semestrali

In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni semestrali 1.   Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente articolo con frequenza semestrale. 2.   Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nei modelli 14 e 14.01 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.8, tranne nel caso in cui appartengano ad un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. 3.   Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso emittenti sovrani come segue: a) se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all’1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni», gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello 33 dell’allegato I conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 7, e seguono le istruzioni di cui all’allegato V relative al modello 4 dell’allegato III o IV, a seconda del caso, per calcolare i valori pertinenti; b) se il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate definite alla riga 0010, colonna 0010, del modello 33 dell’allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati, gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) segnalano le informazioni specificate nel modello 33 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni dell’allegato II, parte II, punto 7, con una ripartizione completa per paese; c) gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) ma non quella di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello 33, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 7, aggregando le esposizioni i) a livello complessivo; e ii) a livello nazionale. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3. 4.   Le informazioni relative alle perdite significative dovute al rischio operativo sono segnalate come segue: a) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2; b) i grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2; c) gli enti diversi dai grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le seguenti informazioni, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2; i) le informazioni specificate nella colonna 0080 del modello 17.01 dell’allegato I per le seguenti righe: — numero di eventi (nuovi eventi) (riga 0910), — importo delle perdite lorde (nuovi eventi) (riga 0920), — numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite (riga 0930), — adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni (riga 0940), — perdita singola massima (riga 0950), — somma delle cinque maggiori perdite (riga 0960), — importo complessivo dei recuperi diretti delle perdite (escluse le assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio) (riga 0970), — importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio (riga 0980); ii) le informazioni specificate nel modello 17.02 dell’allegato I; d) gli enti di cui alla lettera c) possono segnalare la serie completa delle informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2; e) i grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2; f) gli enti diversi dai grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4.2. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3. 5.   Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato o il metodo dell’esposizione originaria per il calcolo delle esposizioni al rischio di controparte conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni relative al rischio di controparte specificate nel modello 34.06 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.9.7.
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Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni semestrali (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/451) — Testo vigente | Portale Normativo