Art. 8

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri - obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata

In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri - obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata 1.   Gli enti soggetti all’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 438, lettera e) o h), o all’articolo 452, lettere b), g) o h), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi con la frequenza di cui all’articolo 433 bis o 433 quater, su base individuale conformemente all’ o su base consolidata conformemente all’ di tale regolamento, trasmettono le informazioni sul rischio di credito e sul rischio di controparte specificate nei modelli 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 e 34.11 dell’allegato I del presente regolamento con la stessa frequenza e sulla stessa base, seguendo le istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punti 3.3 e 3.9.12, del presente regolamento. 2.   Gli enti soggetti all’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 439, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi con la frequenza di cui all’articolo 433 bis o 433 quater, su base individuale conformemente all’ o su base consolidata conformemente all’ di tale regolamento, trasmettono le informazioni sul rischio di controparte specificate nel modello 34.07 dell’allegato I del presente regolamento con la stessa frequenza e sulla stessa base, seguendo le istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.9.8, del presente regolamento.
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Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri - obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata (Art. 8 Regolamento (UE) 2021/451) — Testo vigente | Portale Normativo