Art. 14

Segnalazioni riguardanti le grandi esposizioni su base individuale e consolidata

In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni riguardanti le grandi esposizioni su base individuale e consolidata 1.   Per segnalare le informazioni relative alle grandi esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell’articolo 394 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX, con frequenza trimestrale. 2.   Per segnalare le informazioni relative alle venti maggiori esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni specificate nell’allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX, con frequenza trimestrale. 3.   Per segnalare le informazioni relative alle esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell’ente ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX, con frequenza trimestrale. 4.   Per segnalare le informazioni relative alle dieci maggiori esposizioni verso enti su base consolidata e le informazioni relative alle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che esercitano attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato su base consolidata, ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX, con frequenza trimestrale.
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Segnalazioni riguardanti le grandi esposizioni su base individuale e consolidata (Art. 14 Regolamento (UE) 2021/451) — Testo vigente | Portale Normativo