Art. 15
Segnalazioni riguardanti il coefficiente di leva finanziaria su base individuale e consolidata
In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni riguardanti il coefficiente di leva finanziaria su base individuale e consolidata
1. Per segnalare le informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato X, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XI, con frequenza trimestrale. Solo i grandi enti presentano il modello 48.00 dell’allegato X.
2. Le informazioni specificate nella cella {r0410;c0010} del modello 40.00 dell’allegato X sono fornite unicamente da:
a)
grandi enti che sono G-SII o che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza semestrale;
b)
grandi enti diversi dai G-SII che non sono enti quotati, con frequenza annuale;
c)
enti diversi dai grandi enti ed enti piccoli e non complessi che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza annuale.
3. Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni conformemente all’articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Gli enti segnalano le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 13, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
la quota dei derivati di cui all’allegato XI, parte II, punto 5, è superiore all’1,5 %;
b)
la quota dei derivati di cui all’allegato XI, parte II, punto 5, è superiore al 2 %.
Se un ente soddisfa solo la condizione di cui alla lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3.
Se soddisfa entrambe le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), l’ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.
5. Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all’allegato XI, parte II, punto 8, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 13, anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione di cui all’, paragrafo 3. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
6. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 14, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
il volume dei derivati su crediti di cui all’allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 300 milioni di EUR;
b)
il volume dei derivati su crediti di cui all’allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 500 milioni di EUR.
Se un ente soddisfa solo la condizione di cui alla lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), l’ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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