Art. 17
Segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile su base individuale e consolidata
In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile su base individuale e consolidata
Per segnalare le informazioni relative al finanziamento stabile ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XII, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIII, con frequenza trimestrale secondo le modalità seguenti:
a)
gli enti piccoli e non complessi che hanno scelto di calcolare il loro coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) utilizzando la metodologia di cui alla parte sei, titolo IV, capi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, previa autorizzazione della loro autorità competente conformemente all’articolo 428 sextricies dello stesso regolamento, presentano i modelli 82 e 83 dell’allegato XII del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIII del presente regolamento;
b)
gli enti diversi da quelli di cui alla lettera a) presentano i modelli 80 e 81 dell’allegato XII, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIII;
c)
tutti gli enti presentano il modello 84 dell’allegato XII, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIII.
Storico versioni
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