Art. 19
Segnalazioni riguardanti il gravame sulle attività su base individuale e consolidata
In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni riguardanti il gravame sulle attività su base individuale e consolidata
1. Per segnalare le informazioni relative al gravame sulle attività ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XVII del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:
a)
le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti A, B e D, con frequenza trimestrale;
b)
le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte C, con frequenza annuale;
c)
le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte E, con frequenza semestrale.
3. Gli enti non sono tenuti a segnalare le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti B, C e E, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
l’ente non è considerato un grande ente;
b)
il livello di gravame sulle attività, calcolato secondo l’allegato XVII, punto 1.6.9, è inferiore al 15 %.
Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3.
4. Gli enti segnalano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte D, solo se emettono obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:451:oj#art-19