Art. 21

Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni

In vigore dal 17 dic 2020
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni 1.   Gli enti presentano le informazioni nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello di cui all’allegato XIV e le formule di convalida di cui all’allegato XV, nonché le seguenti disposizioni: a) nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; b) i dati numerici sono comunicati come segue: i) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; ii) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; c) gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI); d) i soggetti giuridici e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificati dal loro LEI, se disponibile. 2.   Gli enti corredano i dati comunicati delle seguenti informazioni: a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni; b) valuta utilizzata per le segnalazioni; c) principio contabile; d) identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante; e) ambito del consolidamento.
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Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni (Art. 21 Regolamento (UE) 2021/451) — Testo vigente | Portale Normativo