Art. 21
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
In vigore dal 17 dic 2020
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
1. Gli enti presentano le informazioni nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello di cui all’allegato XIV e le formule di convalida di cui all’allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:
a)
nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
b)
i dati numerici sono comunicati come segue:
i)
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
ii)
i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
iii)
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;
c)
gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI);
d)
i soggetti giuridici e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificati dal loro LEI, se disponibile.
2. Gli enti corredano i dati comunicati delle seguenti informazioni:
a)
data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
b)
valuta utilizzata per le segnalazioni;
c)
principio contabile;
d)
identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante;
e)
ambito del consolidamento.
Storico versioni
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