Art. 20

Segnalazioni integrative su base consolidata ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII

In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni integrative su base consolidata ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII 1.   Per segnalare le informazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell’UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE presentano le informazioni specificate nell’allegato XXVI, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXVII, su base consolidata con frequenza trimestrale. 2.   Gli enti imprese madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell’UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE presentano le informazioni di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la misura dell’esposizione totale del gruppo, comprese le filiazioni assicurative, è pari o superiore a 125 miliardi di EUR; b) l’impresa madre nell’UE o una delle sue filiazioni o qualsiasi succursale gestita dall’impresa madre o da una filiazione è situata in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). 3.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono presentate entro l’orario di chiusura delle attività alle seguenti date d’invio: 1o luglio, 1o ottobre, 2 gennaio e 1o aprile. 4.   In deroga all’, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo si applica quanto segue: a) l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE e la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE inizia immediatamente a segnalare le informazioni conformemente al presente articolo se la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria supera la soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile, e presenta tali informazioni almeno per la fine di tale esercizio e le tre date di riferimento trimestrali successive; b) l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE cessa immediatamente di segnalare le informazioni conformemente al presente articolo qualora la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria scenda al di sotto della soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile.
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Segnalazioni integrative su base consolidata ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII (Art. 20 Regolamento (UE) 2021/451) — Testo vigente | Portale Normativo