Art. 23
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 17 dic 2020
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.
In deroga al secondo comma del presente articolo, le segnalazioni sul requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti identificati come G-SII di cui al modello 47 dell’allegato X si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Gli cessano di applicarsi il 26 giugno 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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