Art. 82
Disposizioni specifiche
In vigore dal 16 dic 2020
Disposizioni specifiche
1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e altre misure amministrative almeno in relazione ai casi seguenti:
a)
mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento, in violazione dell’;
b)
mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione delle crisi, in violazione dell’; e
c)
mancata notificazione da parte della CCP all’autorità competente quando la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto, in violazione dell’, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:
a)
una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, la CCP o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;
b)
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
c)
un divieto temporaneo, a carico dei membri dell’alta dirigenza della CCP o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni in una CCP;
d)
per le persone giuridiche, ammende amministrative fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente. Quando la persona giuridica è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell’impresa madre ultima nell’esercizio precedente;
e)
per le persone fisiche, ammende amministrative fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri in cui l’euro non è la moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale l’11 febbraio 2021; e
f)
ammende amministrative fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.
Storico versioni
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