Art. 84

Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell’AESFEM

In vigore dal 16 dic 2020
Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell’AESFEM 1.   Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all’, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l’AESFEM in merito a tutte le sanzioni amministrative da loro irrogate a norma dell’, nonché allo stato dei ricorsi avverso tali sanzioni e al relativo esito. 2.   L’AESFEM gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità di risoluzione ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime. 3.   L’AESFEM gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime. 4.   L’AESFEM gestisce una pagina web sul sito web esistente con collegamento ipertestuale a tutte le pubblicazioni delle sanzioni amministrative delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell’ e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:23:oj#art-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo