Art. 86

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

In vigore dal 16 dic 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010 Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato: 1) all’, punto 3), è aggiunto il punto seguente: «iv) in relazione al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’autorità di risoluzione quale definita all’, punto 1), del medesimo regolamento. (*)  Regolamento (UE) 2021/23, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1.).»;" 2) all’, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del regolamento (UE) 2021/23 il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro.».
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