Art. 83

Pubblicazione delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative

In vigore dal 16 dic 2020
Pubblicazione delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative 1.   Le autorità di risoluzione o le autorità competenti pubblicano sul loro sito web ufficiale le sanzioni amministrative o altre misure amministrative che siano state da loro irrogate per violazioni del presente regolamento laddove tali sanzioni o misure non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti. Tale pubblicazione ha luogo senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata di tale sanzione o misura e comprende le informazioni sulla tipologia e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione o misura. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito web ufficiale le informazioni sullo stato di tale ricorso e sul relativo esito. 2.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano le sanzioni amministrative o altre misure amministrative da loro irrogate in forma anonima, in maniera conforme al diritto nazionale, in tutti i seguenti casi: a) se la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa è irrogata a una persona fisica e, mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità della pubblicazione, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata; b) se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine o un procedimento penale in corso; c) se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato alla CCP o alle persone fisiche coinvolte. In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo ragionevole se si può prevedere che le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di esistere entro tale periodo. 3.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità di risoluzione o dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati. 4.   Entro il 12 agosto 2022, l’AESFEM presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Tale relazione affronta altresì eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative in conformità del diritto nazionale degli Stati membri applicabile alla pubblicazione delle sanzioni amministrative e altre misure amministrative.
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