Art. 80

Scambio di informazioni riservate

In vigore dal 16 dic 2020
Scambio di informazioni riservate 1.   L’autorità di risoluzione, l’autorità competente, il ministero competente e, nel caso, qualsiasi altra pertinente autorità nazionale scambiano informazioni riservate, piani di risanamento compresi, con la pertinente autorità del paese terzo soltanto se sussistono i presupposti seguenti: a) l’autorità del paese terzo è soggetta a obblighi e norme di riservatezza che tutte le autorità interessate considerano almeno equivalenti a quelli imposti dall’; e b) le informazioni sono necessarie alla pertinente autorità del paese terzo per svolgere a norma del diritto nazionale funzioni analoghe a quelle previste dal presente regolamento e sono utilizzate esclusivamente a tali fini. 2.   Se lo scambio di informazioni riguarda dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati all’autorità del paese terzo sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale. 3.   L’autorità di risoluzione, l’autorità competente e il ministero competente comunicano alla pertinente autorità del paese terzo le informazioni riservate provenienti da un altro Stato membro solo al verificarsi congiunto delle condizioni seguenti: a) la pertinente autorità dello Stato membro che ha trasmesso l’informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione; e b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini autorizzati dall’autorità indicata alla lettera a). 4.   Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell’Unione.
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