Art. 79

Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

In vigore dal 16 dic 2020
Cooperazione con le autorità dei paesi terzi 1.   Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con i paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l’accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1. Si applica anche dopo l’entrata in vigore di un accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1, con il paese terzo pertinente nella misura in cui la materia trattata nel presente articolo non è trattata da detto accordo. 2.   Tenuto conto dei vigenti accordi di cooperazione stipulati a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente o, secondo il caso, l’autorità di risoluzione conclude un accordo di cooperazione con la pertinente autorità del paese terzo, ossia: a) quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri, la pertinente autorità del paese terzo in cui è stabilita la CCP; b) quando la CCP presta servizi o ha una o più filiazioni in paesi terzi, la pertinente autorità di ciascun paese terzo in cui sono prestati i servizi o sono stabilite le filiazioni. 3.   Nell’accordo di cooperazione previsto al paragrafo 2 del presente articolo le autorità partecipanti fissano le procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e di collaborazione ai fini dell’adempimento delle funzioni seguenti ovvero dell’esercizio dei poteri seguenti nei confronti delle CCP di cui a tale paragrafo, lettere a) e b), o del relativo gruppo di appartenenza: a) elaborazione del piano di risoluzione in conformità dell’ e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo; b) valutazione della risolvibilità della CCP e del gruppo in conformità dell’ e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo; c) esercizio del potere di superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell’ e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo; d) applicazione delle misure di intervento precoce a norma dell’ e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo; e e) applicazione degli strumenti di risoluzione ed esercizio dei poteri di risoluzione, e dei poteri analoghi conferiti alla pertinente autorità del paese terzo. 4.   Gli accordi di cooperazione conclusi a norma del paragrafo 2 tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono includere disposizioni in materia di: a) scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l’aggiornamento dei piani di risoluzione; b) consultazione e cooperazione nell’elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l’esercizio dei poteri previsti all’ e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo; c) scambio delle informazioni necessarie per l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo; d) allerta precoce o consultazione delle parti dell’accordo di cooperazione prima dell’avvio, a norma del presente regolamento o della legge del paese terzo, di un’azione sostanziale idonea a ripercuotersi sulla CCP o sul gruppo contemplati dall’accordo; e) coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione; f) procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo, nel caso anche tramite l’istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi. Ai fini dell’applicazione comune, uniforme e coerente del paragrafo 3, l’AESFEM emana orientamenti sui tipi e sui contenuti delle disposizioni di cui al paragrafo 4 entro il 12 agosto 2022. 5.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti notificano all’AESFEM ciascun accordo di cooperazione da esse concluso in conformità del presente articolo.
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Cooperazione con le autorità dei paesi terzi (Art. 79 Regolamento (UE) 2021/23) — Testo vigente | Portale Normativo