Art. 8

Regole generali per la comunicazione delle informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra

In vigore dal 7 ago 2020
Regole generali per la comunicazione delle informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra 1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, completando, conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra e alle disposizioni del presente regolamento: (a) le tabelle comuni per la trasmissione dei dati e fornendo una serie completa di fogli di calcolo o di file XML (Extensible Markup Language), in funzione del software appropriato disponibile, che assicurino la copertura geografica dello Stato membro interessato conformemente al regolamento (UE) 2018/1999; (b) le informazioni specificate agli articoli da 9 a 23 del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri redigono la relazione sull’inventario nazionale di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 («relazione sull’inventario nazionale» o «NIR», National Inventory Report) sulla base dello schema per gli inventari dei gas a effetto serra e in applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri includono le informazioni comunicate a norma degli e da 14 a 18 del presente regolamento nella relazione sull’inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull’inventario nazionale e indicano chiaramente, conformemente all’allegato VII, dove figurano le rispettive informazioni.
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Regole generali per la comunicazione delle informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra (Art. 8 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo