Art. 6
Informazioni sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo
In vigore dal 7 ago 2020
Informazioni sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo
1. Gli Stati membri comunicano le informazioni quantitative sulle risorse finanziarie pubbliche mobilitate di cui alla lettera a), punto i), e le informazioni disponibili sulle attività svolte dallo Stato membro in merito ai progetti finanziati con fondi pubblici di trasferimento di tecnologie e ai progetti di rafforzamento delle capacità a favore di paesi in via di sviluppo nell’ambito della convenzione UNFCCC di cui all’allegato VIII, parte 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato tabulare comune introdotto dal Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per la comunicazione al sistema di notifica del creditore (CRS) o utilizzando il formato riportato nell’allegato III del presente regolamento.
2. Gli Stati membri comunicano le informazioni metodologiche qualitative che illustrano il metodo utilizzato per calcolare le informazioni quantitative di cui all’allegato VIII, parte 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato IV del presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano le informazioni disponibili in merito al sostegno pianificato di cui all’allegato VIII, parte 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
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