Art. 7
Comunicazione delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra
In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra
1. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato VI:
(a)
a un livello di disaggregazione delle categorie che rifletta i dati relativi alle attività e i metodi disponibili per la preparazione delle stime per l’anno X-1;
(b)
in colonne separate, per distinguere le emissioni contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e le emissioni contemplate dal regolamento (UE) 2018/842, per categoria di fonti, se disponibili.
2. Gli Stati membri forniscono spiegazioni anche in merito alle principali cause delle modifiche fondamentali nelle emissioni e negli assorbimenti dichiarati rispetto ai dati definitivi dell’inventario dei gas a effetto serra trasmesso più di recente, utilizzando il formato riportato nell’allegato VI.
Storico versioni
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