Art. 7

Comunicazione delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra

In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra 1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni relative agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato VI: (a) a un livello di disaggregazione delle categorie che rifletta i dati relativi alle attività e i metodi disponibili per la preparazione delle stime per l’anno X-1; (b) in colonne separate, per distinguere le emissioni contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e le emissioni contemplate dal regolamento (UE) 2018/842, per categoria di fonti, se disponibili. 2.   Gli Stati membri forniscono spiegazioni anche in merito alle principali cause delle modifiche fondamentali nelle emissioni e negli assorbimenti dichiarati rispetto ai dati definitivi dell’inventario dei gas a effetto serra trasmesso più di recente, utilizzando il formato riportato nell’allegato VI.
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Comunicazione delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra (Art. 7 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo