Art. 26

Funzioni dei sistemi nazionali d’inventario

In vigore dal 7 ago 2020
Funzioni dei sistemi nazionali d’inventario Ai fini dell’attuazione dei sistemi nazionali d’inventario a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro: (a) predispone e gestisce le disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali necessarie ai fini dell’esecuzione delle funzioni di cui agli articoli da 27 a 29 tra le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti responsabili dello svolgimento di tutte le funzioni; (b) garantisce una capacità sufficiente per l’esecuzione tempestiva delle funzioni di cui agli articoli da 27 a 29, compresa la raccolta di dati ai fini della stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo e le disposizioni relative alla competenza tecnica del personale coinvolto nel processo di compilazione dell’inventario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1208:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Funzioni dei sistemi nazionali d’inventario (Art. 26 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo