Art. 26
Funzioni dei sistemi nazionali d’inventario
In vigore dal 7 ago 2020
Funzioni dei sistemi nazionali d’inventario
Ai fini dell’attuazione dei sistemi nazionali d’inventario a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro:
(a)
predispone e gestisce le disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali necessarie ai fini dell’esecuzione delle funzioni di cui agli articoli da 27 a 29 tra le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti responsabili dello svolgimento di tutte le funzioni;
(b)
garantisce una capacità sufficiente per l’esecuzione tempestiva delle funzioni di cui agli articoli da 27 a 29, compresa la raccolta di dati ai fini della stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo e le disposizioni relative alla competenza tecnica del personale coinvolto nel processo di compilazione dell’inventario.
Storico versioni
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