Art. 37
Comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure nazionali
In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure nazionali
1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle loro politiche e misure, o gruppi di misure, nazionali di cui all’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XXIV del presente regolamento.
2. Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni, in formato testuale:
(a)
gli aggiornamenti relativi alle loro strategie a lungo termine di cui all’allegato VI, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999;
(b)
le politiche e misure aggiuntive previste di cui all’allegato VI, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999;
(c)
i legami tra le varie politiche e misure e il contributo di tali politiche e misure a diversi scenari di proiezione, di cui all’allegato VI, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1208:oj#art-37