Art. 37

Comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure nazionali

In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure nazionali 1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle loro politiche e misure, o gruppi di misure, nazionali di cui all’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XXIV del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni, in formato testuale: (a) gli aggiornamenti relativi alle loro strategie a lungo termine di cui all’allegato VI, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999; (b) le politiche e misure aggiuntive previste di cui all’allegato VI, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999; (c) i legami tra le varie politiche e misure e il contributo di tali politiche e misure a diversi scenari di proiezione, di cui all’allegato VI, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999.
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Comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure nazionali (Art. 37 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo