Art. 38
Comunicazione delle informazioni sulle proiezioni nazionali
In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sulle proiezioni nazionali
1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle rispettive proiezioni nazionali delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo, organizzate per gas o gruppo di gas, di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’allegato VII, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XXV del presente regolamento.
2. Gli Stati membri forniscono le informazioni aggiuntive sulle rispettive proiezioni nazionali delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, specificando:
(a)
i risultati delle proiezioni per il totale delle emissioni di gas a effetto serra, le emissioni contemplate, rispettivamente, dal regolamento (UE) 2018/842 e dalla direttiva 2003/87/CE, e le proiezioni delle emissioni per fonte e gli assorbimenti per pozzo a norma del regolamento (UE) 2018/841, conformemente all’allegato VII, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999;
(b)
i risultati dell’analisi di sensibilità svolta a norma dell’allegato VII, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999:
(1)
per le emissioni totali di gas a effetto serra comunicate, corredati di una breve spiegazione dei parametri che sono stati modificati e le modalità di tali modifiche;
(2)
suddivisi tra le emissioni totali contemplate, rispettivamente, dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) 2018/842 e le proiezioni delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo a norma del regolamento (UE) 2018/841, laddove tali informazioni siano disponibili;
(c)
l’anno dei dati di inventario (anno di base) e l’anno della relazione sull’inventario utilizzato come punto di partenza per le proiezioni;
(d)
le metodologie utilizzate per le proiezioni, compresa una breve descrizione dei modelli utilizzati e della loro copertura settoriale, geografica e temporale, i riferimenti per ulteriori informazioni sui modelli e informazioni sulle fonti dei dati, sulle principali ipotesi esogene e sui parametri utilizzati, a norma dell’allegato VII, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999.
3. Nelle relazioni sulle proiezioni da trasmettere a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri tengono conto dei valori armonizzati relativi ai parametri chiave per le proiezioni - almeno per i prezzi delle importazioni di petrolio, gas e carbone, nonché per i prezzi del carbonio nell’ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE - che la Commissione ha raccomandato, in consultazione con gli Stati membri, dodici mesi prima del termine per la presentazione delle relazioni.
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