Art. 18
Comunicazione delle informazioni sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali
In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali
Gli Stati membri indicano chiaramente nei capitoli pertinenti della relazione sull’inventario nazionale se dall’ultima trasmissione del documento sull’inventario nazionale non sono state apportate modifiche nella descrizione dei loro sistemi nazionali d’inventario o, se del caso, dei loro registri nazionali di cui all’allegato V, parte 1, lettere k) e l), del regolamento (UE) 2018/1999.
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