Art. 17

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza con le statistiche sull’energia

In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sulla coerenza con le statistiche sull’energia 1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all’allegato V, parte 1, lettera j), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, specificando le differenze tra il metodo di riferimento calcolato sulla base dei dati presenti nell’inventario dei gas a effetto serra e il metodo di riferimento calcolato sulla base delle statistiche dell’energia comunicate a norma dell’ e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). 2.   Gli Stati membri comunicano le informazioni quantitative e le spiegazioni per le differenze superiori a +/– 2 % del consumo nazionale totale apparente di combustibili fossili, a livello aggregato per tutte le categorie di combustibili fossili per l’anno X-2 di cui al paragrafo 1, conformemente all’allegato XIV del presente regolamento.
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Comunicazione delle informazioni sulla coerenza con le statistiche sull’energia (Art. 17 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo