Art. 16

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sui gas fluorurati a effetto serra

In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sui gas fluorurati a effetto serra Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all’allegato V, parte 1, lettera j), punto ii), del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, precisando: (a) i controlli effettuati dallo Stato membro per quanto riguarda il livello di dettaglio e il confronto delle serie di dati e delle trasmissioni di dati; (b) i principali risultati dei controlli e le spiegazioni delle principali incongruenze; (c) se e in che modo sono stati utilizzati i dati raccolti dagli operatori a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); (d) i motivi per i quali i controlli non sono stati considerati rilevanti, nel caso in cui i controlli non siano stati effettuati.
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Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sui gas fluorurati a effetto serra (Art. 16 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo