Art. 16
Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sui gas fluorurati a effetto serra
In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sui gas fluorurati a effetto serra
Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all’allegato V, parte 1, lettera j), punto ii), del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, precisando:
(a)
i controlli effettuati dallo Stato membro per quanto riguarda il livello di dettaglio e il confronto delle serie di dati e delle trasmissioni di dati;
(b)
i principali risultati dei controlli e le spiegazioni delle principali incongruenze;
(c)
se e in che modo sono stati utilizzati i dati raccolti dagli operatori a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
(d)
i motivi per i quali i controlli non sono stati considerati rilevanti, nel caso in cui i controlli non siano stati effettuati.
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