Art. 35
Procedure di trasmissione delle informazioni
In vigore dal 7 ago 2020
Procedure di trasmissione delle informazioni
Gli Stati membri utilizzano la piattaforma elettronica di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1999 e i relativi strumenti e modelli della Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1999, per la trasmissione delle informazioni a norma del presente capo.
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