Art. 28

Preparazione dell’inventario

In vigore dal 7 ago 2020
Preparazione dell’inventario 1.   Conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra, lo Stato membro: (a) individua le categorie fondamentali e prepara le stime applicando metodi appropriati per stimare le emissioni e gli assorbimenti dalle categorie fondamentali; (b) raccoglie sufficienti dati relativi alle attività, informazioni sui processi e i fattori di emissione necessari a sostenere i metodi adottati per stimare le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e gli assorbimenti per pozzo; (c) effettua una stima quantitativa dell’incertezza dell’inventario per ciascuna categoria e per l’intero inventario e prepara i ricalcoli delle stime presentate in precedenza riguardanti le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e gli assorbimenti per pozzo; (d) compila l’inventario nazionale e attua procedure generali di controllo della qualità dell’inventario conformemente al suo piano di garanzia della qualità/controllo della qualità. 2.   Nell’ambito della preparazione dell’inventario nazionale, lo Stato membro, se del caso: (a) applica procedure di controllo della qualità specifiche di ciascuna categoria alle categorie fondamentali e alle singole categorie laddove siano state effettuate significative revisioni metodologiche e/o revisioni dei dati, in conformità delle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra; (b) prima di trasmettere l’inventario lo sottopone a una revisione di base dell’inventario da parte di un soggetto terzo indipendente o del personale che non partecipa alla compilazione dell’inventario, conformemente alle procedure di garanzia della qualità di cui all’, paragrafo 1, lettera c); (c) sottopone a una revisione più approfondita per le categorie fondamentali e le categorie per le quali sono state apportate modifiche significative ai metodi; (d) sulla base delle revisioni effettuate in applicazione delle modalità, delle procedure e delle linee guida per la trasparenza e in conformità dell’ del regolamento (UE) 2018/1999 così come sulla base delle valutazioni periodiche interne del processo di preparazione dell’inventario, valuta nuovamente il processo di pianificazione dell’inventario al fine di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
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Preparazione dell’inventario (Art. 28 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo