Art. 29

Gestione dell’inventario

In vigore dal 7 ago 2020
Gestione dell’inventario 1.   Nell’ambito della gestione dell’inventario nazionale, lo Stato membro: (a) archivia, ogni anno per le serie storiche comunicate, le informazioni relative all’inventario, e segnatamente: tutti i fattori di emissione disaggregati, i dati relativi alle attività e la documentazione che illustri in che modo sono stati generati e aggregati; i documenti interni sulle procedure di garanzia della qualità/controllo della qualità, le revisioni esterne e interne, i documenti sulle fonti fondamentali annuali e sulle fonti fondamentali di identificazione e miglioramenti dell’inventario pianificati; (b) fornisce ai gruppi di esperti tecnici incaricati della revisione conformemente alle modalità, alle procedure e alle linee guida per la trasparenza e a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1999, l’accesso a tutte le informazioni archiviate utilizzate dallo Stato membro per la preparazione dell’inventario, tenendo conto delle norme di riservatezza specifiche per paese; (c) risponde tempestivamente alle richieste di chiarimento sulle informazioni dell’inventario che emergano dalle diverse fasi dei processi di revisione delle informazioni dell’inventario e sulle informazioni relative al sistema nazionale. 2.   Nell’ambito della gestione dell’inventario, lo Stato membro facilita, ove opportuno, l’accesso alla raccolta delle informazioni archiviate.
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Gestione dell’inventario (Art. 29 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo