Art. 30

Procedura per la revisione completa

In vigore dal 7 ago 2020
Procedura per la revisione completa 1.   Nell’effettuare la revisione completa (o «revisione») di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e seguono la procedura stabilita all’allegato XXII. 2.   L’Agenzia europea dell’ambiente svolge i compiti di segreteria per le revisioni complete specificati nell’allegato XXII. 3.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, seleziona un numero sufficiente di esperti incaricati della revisione per coprire i settori pertinenti dell’inventario. Gli esperti incaricati della revisione selezionati hanno maturato esperienza nella compilazione degli inventari dei gas a effetto serra e, ove possibile, partecipano ai processi di revisione delle emissioni dei gas a effetto serra. Gli esperti tecnici che hanno contribuito alla compilazione dell’inventario dei gas a effetto serra di un determinato Stato membro, o che sono cittadini di tale Stato membro, non prendono parte alla revisione di quell’inventario. 4.   Le revisioni complete sono effettuate su base documentale e in modo centralizzato, come precisato nell’allegato XXII. Inoltre, possono essere organizzate visite in loco su raccomandazione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e in consultazione con lo Stato membro interessato. 5.   I controlli a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 comprendono, se del caso, le informazioni specificate nell’allegato XXII. 6.   I controlli di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999 comprendono, se del caso, un esame dettagliato della coerenza delle emissioni e degli assorbimenti contabilizzati con le norme dell’Unione. 7.   Le revisioni complete includono, se del caso, controlli intesi a stabilire se i settori da migliorare individuati per uno Stato membro nell’ambito delle revisioni dell’UNFCCC o dell’Unione possono rappresentare settori da migliorare anche per altri Stati membri. 8.   La revisione degli inventari dei gas a effetto serra è effettuata in modo coerente per tutti gli Stati membri interessati e in modo obiettivo.
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Procedura per la revisione completa (Art. 30 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo