Art. 31

Correzioni tecniche

In vigore dal 7 ago 2020
Correzioni tecniche 1.   La correzione tecnica di una stima delle emissioni, ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, è considerata necessaria se una sovrastima o una sottostima supera la soglia di significatività di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le modalità dettagliate delle correzioni tecniche sono specificate nell’allegato XXII del presente regolamento. 2.   La soglia di significatività per una determinata fonte o per un determinato pozzo di assorbimento è pari allo 0,05 % del totale delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dello Stato membro al netto delle attività LULUCF per l’anno dell’inventario oggetto della revisione, oppure a 500 kt CO2 equivalenti, a seconda di quale valore sia inferiore. 3.   In risposta alle risultanze della Commissione comunicate allo Stato membro nel corso della revisione, lo Stato membro può chiedere una modifica delle proprie stime delle emissioni o delle emissioni e degli assorbimenti contabilizzati fornendo stime rivedute. Se considerata pertinente dal gruppo incaricato della revisione tecnica, una stima riveduta è inclusa nella relazione sulla revisione di cui all’ e corredata di una giustificazione.
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Correzioni tecniche (Art. 31 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo