Art. 33

Cooperazione con gli Stati membri

In vigore dal 7 ago 2020
Cooperazione con gli Stati membri 1.   Gli Stati membri: (a) partecipano alla revisione secondo il calendario fissato nell’allegato XXII; (b) designano un punto di contatto nazionale per la revisione dell’Unione; (c) partecipano all’organizzazione di una visita in loco, o la agevolano, se necessaria; (d) forniscono risposte e informazioni aggiuntive, oltre a formulare osservazioni in merito alle relazioni sulle revisioni, come opportuno. 2.   Su richiesta degli Stati membri, la Commissione inserisce nella relazione definitiva sulla revisione di cui all’ osservazioni in merito alle risultanze della revisione. 3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito alla composizione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione selezionato conformemente all’.
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Cooperazione con gli Stati membri (Art. 33 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo